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Vincolo cimiteriale e il vincolo di costruzione
Vincolo cimiteriale e il divieto di costruire ad eccezione di….

Cos’è il vincolo cimiteriale e quali limitazioni e divieti impone.

In una mattina particolarmente noiosa, quando il tempo non passa mai, ho avuto la fortuna di fare  la conoscenza del simpaticissimo Sig. Paolo, che, tra le altre cose, mi racconta dei suoi guai dovuti all’impossibilità di ampliare il suo capannone adibito a palestra, a causa di un vincolo contro il quale non mi ero ancora mai scontrata, il vincolo cimiteriale.

Innanzitutto grazie Zi Paolo per avermi dato l’occasione di approfondire un nuovo argomento; dopodichè consultiamo il tecnico e sentiamo un po’ cosa ci dice.

Vincolo cimiteriale o zona di rispetto

Nelle vicinanze di un cimitero vige un vincolo definito zona di rispetto che tutela la sacralità del luogo, mantiene la salubrità dell’ambiente circostante e preserva gli spazi per una futura necessità di espansione del plesso cimiteriale. Inoltre il vincolo cimiteriale prescrive l’inedificabilità assoluta nel raggio di 200 metri.

Le zone di rispetto prevalgono sul Piano Regolatore e quindi l’impossibilità di edificare nuove strutture che non siano funzionali al plesso cimiteriale ovvero l’ampliamento di quelle già esistenti, è inderogabile. “ Il vincolo cimiteriale… ha natura assoluta e si impone, in quanto limite legale, anche a eventuali e diverse previsioni degli strumenti urbanistici…” (Tar Lazio-Roma, II, quater 12.5.2015 n°6896, CS 2405/2014).

Vincolo cimiteriale: cenni storici

Il vincolo cimiteriale impone la zona di rispetto.
Vincolo cimiteriale e la zona di rispetto
  • Nel 1934 con Regio Decreto 27-7-1934 n°1265 Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie art. 338 pubblicato in G.U. il 9-8-1934 si attuava la prescrizione sopracitata diventata vincolo con le normative successive.
  • Nel primo Condono Edilizio 47/85 art.33 Opere non suscettibili di sanatoria, viene ribadita l’insanabilità degli abusi effettuati posteriormente all’apposizione dei vincoli che prescrivono l’inedificabilità.

Vincolo cimiteriale: legge 166/2002

La L166/2002 art.28  introduce delle modifiche alla normativa del 34 che potremmo definire casi deroga per i quali può essere concessa l’attenuazione del vincolo:

Costruzione nuovi cimiteriIl consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Esecuzione di un’opera pubblica

Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Al fine dell’acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente”.

Ampliamenti edifici esistenti

“All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 “.

Vincolo cimiteriale e opere di pubblica utilità

In riferimento al punto 2 è fondamentale disambiguare cosa sia un’opera di pubblica utilità. Le Corti penali di Cassazione si sono espresse affermando che gli interventi urbanistici a cui si fa riferimento sono quelli pubblici o aventi rilevanza almeno pari a quelli posti alla base della fascia di rispetto. Quindi l’orientamento prevalente è un No alle opere che pur avendo conseguenze positive in termini di servizi, occupazione, sviluppo economico sono portatrici di un interesse privato, ad esempio i centri commerciali.

Vincolo cimiteriale e gli interventi di interesse privato

In riferimento al punto 3, ovvero Interventi di Interesse Privato gli interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso tra cui l’ampliamento massimo del 10% e i cambi di destinazione d’uso devono risultare compatibili con quanto previsto dal PRG e le altre regolamentazioni vigenti. Se invece un PRG dovesse ammettere ampliamenti superiori al 10% questi sarebbero illegittimi per il limite imposto dalla norma statale di natura igienico sanitaria che prevarrebbe sulla norma locale (Tar Veneto, II, 2.12.2011, n°1788).

In conclusione

In sintesi, il vincolo cimiteriale prevale su ogni piano regolatore e altro strumento che sia stato erogato senza tenerne conto (ex lege); ogni nuova edificazione qualsiasi natura o scopo abbia, sia in suolo che in sottosuolo è considerata abuso non sanabile; nei limitatissimi casi deroga previsti dalla L. 166/2002 la possibilità di edificare è sottoposta all’iniziativa e ai controlli del Consiglio Comunale e parere positivo dell’azienda sanitaria locale.

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Molto interessante anche questo articolo che riporta una sentenza del Consiglio di Stato.

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