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L’acquisto della casa è soggetto a diverse imposte: di registro, catastale e ipotecaria da pagare in sede di Rogito Notarile; queste possono variare nell’aliquota e nel valore a seconda della natura dell’acquisto.

L’imposta di registro

Sotto l’aspetto giuridico l’imposta di registro è un’imposta indiretta; che colpisce il trasferimento di ricchezza, come ad esempio l’acquisto di un immobile. E’ dovuta per la registrazione di una scrittura, pubblica o privata, ed è commisurata ai valori espressi all’interno della medesima. Si deve la sua natura alla volontà o all’obbligo di dover annotare determinati atti scritti presso un pubblico registro tenuto dall’Agenzia delle Entrate.

A quanto ammonta l’imposta di registro?

Esclusivamente per le cessioni aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, l’acquirente può chiedere che la base imponibile sia determinata in base alla rendita catastale rivalutata, a prescindere dal prezzo pagato. L’aliquota viene applicata in misura proporzionale e varia in base al contenuto dell’atto:

  • aliquota ridotta al 2% per l’acquisto della prima casa;
  • aliquota al 9% per l’acquisto senza agevolazioni prima casa;
  • imposta fissa di € 200,00 per acquisto da costruttore oltre Iva. L’imposta grava sull’acquirente mentre la liquidazione spetta dal Notaio rogitante.

L’imposta catastale

Da ogni atto avente come oggetto il trasferimento ad altri di un immobile o di diritti su di esso, deriva l’obbligo di effettuare la voltura catastale, cioè l’aggiornamento delle intestazioni catastali, consentendo all’Amministrazione finanziaria di adeguare le relative situazioni patrimoniali. 

A quanto ammonta l’imposta catastale?

L’imposta catastale è stabilita nella misura fissa di:

  • € 50,00 sull’acquisto di immobile prima casa e non, da un soggetto privato;
  • € 200,00 sull’acquisto di immobile “prima casa” da costruttore (soggetto ad IVA).

L’imposta grava sull’acquirente, sul beneficiario di successioni o donazioni, mentre la liquidazione spetta al Notaio rogitante.

L’imposta ipotecaria

A seguito di passaggio di proprietà, d’iscrizione di un diritto o di un vincolo su di un immobile si rende necessario eseguire le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione presso i pubblici registri immobiliari che sono assoggettate all’imposta ipotecaria.

In poche parole viene colpito il passaggio di proprietà, nonché l’iscrizione di diritti e vincoli su di un’immobile in quanto è d’obbligo che l’atto venga annotato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. I soggetti sui quali grava l’imposta sono i richiedenti la registrazione e le altre formalità.

A quanto ammonta?

L’imposta Ipotecaria è stabilita nella misura fissa di:

  • € 50,00 per l’acquisto di immobile prima casa e non, da un soggetto privato;
  • € 200,00 per l’acquisto di immobile prima casa e non, da costruttore (soggetto ad IVA).

L’imposta grava sull’acquirente e la sua liquidazione spetta dal Notaio rogitante.

Riassunto delle imposte con agevolazione prima casa

Riassunto Imposte senza agevolazione Prima Casa


Le conseguenze di una falsa dichiarazione del corrispettivo pattuito

L’occultamento, anche parziale, dell’importo pagato per la compravendita è soggetto a diverse sanzioni:

  • sanzione fiscale per l’occultazione di corrispettivo e privilegio dello Stato;
  • sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio;
  • sanzioni per l’eventuale mancata dichiarazione del reddito da plusvalenza immobiliare.

Per ulteriori approfondimenti vi consiglio di consultare la scheda dedicata dell’Agenzia delle Entrate.

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