Definitivo l’addio al modello F23. A partire dal 1 settembre 2020, le spese per registrare un preliminare di compravendita si pagheranno solo a mezzo modello F24.
F24 in uso già da marzo 2020.
Già a partire dal 2 marzo 2020, con il provvedimento 18379/2020, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che la registrazione degli atti privati avvenga con il modello di pagamento F24 e non più con l’F23. Come cita il provvedimento: “in un’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, il modello F24 garantisce maggiore efficienza e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi. Pertanto, con il presente provvedimento l’utilizzo del modello F24 viene esteso anche alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati“.
Fino a lunedì 31 agosto saremo ancora nel periodo di transizione e sarà possibile eseguire il pagamento con entrambe le modalità, cioè continuare a utilizzare l’F23 ed i relativi codici o già iniziare ad utilizzare l’F24 e sfruttarne i diversi vantaggi.
F24, Come si usa e nuovi codici
Grazie alla Risoluzione 9/2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati.
Vediamo insieme come usare al meglio il modello F24:
- Utilizzare il modello F24 di tipo “ordinario” (ELIDE rimane invece per le locazioni);
- selezionare i nuovi codici tributo ATTI PRIVATI presenti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”
- 1550: codice tributo per l’imposta di registro (Il codice tributo 1550 sostituisce i codici tributo 104T, 105T e 109T utilizzati con il modello F23);
- 1551: codice tributo per la sanzione sull’imposta di registro (ravvedimento);
- 1552: codice tributo per l’imposta di bollo;
- 1553: codice tributo per la sanzione sull’imposta di bollo (ravvedimento);
- 1554: codice tributo interessi;
Con F24 termina la schiavitù delle Marche da Bollo
L’utilizzo dell’F24 introduce anche un’altra importante agevolazione, ovvero il pagamento dei bolli assolto in modalità virtuale. Si può infatti procedere al pagamento delle marche da bollo digitalmente attraverso il codice tributo 1552 e non occorrerà più applicare fisicamente le marche sulle copie del contratto.
Al momento non sembra che vada inserito il codice ufficio dove avverrà il deposito dell’atto come nella precedente modalità, mentre nessuna variazione è prevista riguardo alle tempistiche, i soggetti devono espletare la registrazione del contratto entro 20 giorni dalla sua formazione.
Altre variazioni o specifiche da parte dell’agenzia delle Entrate volte a colmare eventuali lacune, potrebbero essere necessarie al momento in cui il nuovo sistema verrà utilizzato massivamente da tutti gli operatori del settore.
Di seguito il link Guida alla Registrazione di un nuovo contratto ordinario direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Conclusione
Per concludere dal 1 settembre 2020 dovrebbe essere molto più semplice poter registrare un contratto preliminare di compravendita e ricordatevi che il Mod. F23 non è più valido.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento non esitare a contattarmi direttamente QUI.